Statuto

Statuto sociale Circolo Volta

Lo Statuto Sociale del Circolo Alessandro Volta regola l’organizzazione e la gestione dell’Associazione e ne descrive gli scopi e le finalità – parte integrante dell’atto costitutivo. Il Regolamento dettaglia le regole che evitano contrasti tra i soci riguardo la gestione del Circolo.

Art. 1 – Si è costituito in Milano il giorno 8 novembre 1882 il Circolo “Alessandro Volta”. Esso ha sede propria in Milano Via G. Giusti n. 16.

Art. 2 – Il Circolo è rigorosamente apolitico, aconfessionale, apartitico, non ha scopo di lucro ed è basato su criteri di democrazia interna. Il suo fine istituzionale è offrire ai Soci ed eventualmente ai loro familiari un amichevole ritrovo per conversazioni, trattenimenti, letture, giochi, riunioni artistiche, culturali, sportive; attuare forme di solidarietà a favore di persone di comprovato merito o necessità e di Enti ed istituti cittadini, con speciale riguardo a quelli della zona. Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 3 Per il raggiungimento degli scopi sociali il Circolo dispone, nella sua sede, di sale, locali, di un giardino interno, nonché delle attrezzature e dotazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per le varie manifestazioni.

Art. 4 – La sede è a disposizione dei Soci e loro familiari nei giorni e nelle ore fissate dal Regolamento. Possono eccezionalmente accedere al Circolo eventuali invitati se accompagnati o presentati dai Soci nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. E’ facoltà del Consiglio Direttivo consentire una più ampia partecipazione di non Soci alle manifestazioni di carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo di particolare rilievo e prestigio. Nel rispetto delle finalità del sodalizio, il Consiglio Direttivo può anche concedere ai Soci la disponibilità parziale e temporanea di locali per eventi familiari e riunioni particolari. Il Consiglio Direttivo, senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività sociali e nell’interesse del Circolo, può consentire l’utilizzo parziale di locali o strutture sociali ad Enti, Associazioni e privati per lo svolgimento di proprie attività periodiche, comunque non contrastanti con gli scopi sociali.

Art. 5 – Possono essere Soci del Circolo le persone maggiorenni di ambo i sessi. Per la ammissione deve essere presentata domanda scritta, corredata da 2 fotografie formato tessera, controfirmata da due Soci che ne garantiscano l’onorabilità sociale. I Soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Un estratto della domanda di ammissione, limitatamente al nome e cognome del richiedente e dei Soci presentatori, può essere esposto in sede per quindici giorni durante i quali i Soci avranno facoltà di richiedere agli Organi Direttivi un supplemento di informazioni, o di far pervenire agli stessi eventuali osservazioni od obiezioni. La dirigenza ne terrà conto ai fini delle proprie decisioni in merito. In caso di non accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo non è tenuto, anche per ragioni di riservatezza, a rendere noti i motivi della deliberazione.

Art. 7 – E’ esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell’approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale.

Art. 8 – Sono previste le seguenti categorie di Soci: a) Soci effettivi: sono tutti coloro che hanno corrisposto la quota annuale. b) Soci vitalizi: sono tutti coloro che versano in un’unica soluzione almeno 20 quote annuali, oppure sono iscritti al Circolo da oltre 40 anni. Tali Soci possono cessare di corrispondere la quota sociale, pur mantenendo il diritto di voto e la candidatura alle cariche sociali. c) Soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo a seguito di particolari meriti pubblici o sociali. d) Soci Honoris Causa: il Consiglio Direttivo può nominare alcuni Soci Honoris Causa a seguito di particolari meriti acquisiti per attività a favore del Circolo. La loro qualifica è temporanea ed è rinnovata annualmente dal Consiglio Direttivo in carica. Tutte le categorie godono dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Il consiglio Direttivo potrà proclamare annualmente uno o più Soci Benemeriti scegliendoli tra i Soci che abbiano acquisito particolari titoli di merito verso il Circolo.

Art. 10 – L’appartenenza al Circolo cessa: – per dimissioni; – per morosità; – per espulsione; Le dimissioni devono essere presentate per iscritto entro il 30 novembre per essere valide l’anno successivo. Il Consiglio Direttivo ha però facoltà di accettare le dimissioni anche se presentate fuori termine. Il socio che ritarda il pagamento delle quote oltre il limite fissato con diffida, è considerato moroso e decade da ogni diritto sociale. I soci che non osservano lo Statuto o il Regolamento del Circolo sono passibili di provvedimenti disciplinari che, secondo la gravità della mancanza, sono del seguente ordine: – richiamo semplice; – diffida; – sospensione con tempo da determinare. Durante il periodo di sospensione il Socio non può accedere al Circolo. Inoltre, i Soci che si rendono indegni nei confronti del Circolo o della collettività, di azioni moralmente censurabili o disonorevoli, sono passibili del provvedimento di espulsione definitiva ed irrevocabile.

Art. 11 – I Soci dimissionari, decaduti, espulsi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere al Circolo, non hanno titolo per richiedere alcunché. E’ facoltà del Consiglio concedere l’eventuale riammissione di Soci dimissionari o già decaduti. E’ anche facoltà del Consiglio concedere, su domanda motivata per iscritto, la sospensione del pagamento delle quote sociali al Socio costretto ad assentarsi dal Circolo per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 12 – Sono organi sociali del Circolo:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • i Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali in funzione di elezione assembleare durano tre anni e non sono retribuite. I componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Art. 13 – L’Assemblea provvede per ogni necessaria deliberazione e particolarmente:

  • all’approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi;
  • alla determinazione della quota annuale e di ogni altro contributo sociale.
    La quota sociale potrà essere differenziata in funzione delle caratteristiche del Socio (single o coniugato);
  • alla elezione del Presidente del Circolo;
  • alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • alla elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
  • alla elezione dei Revisori dei Conti;
  • alla elezione del comitato dei Garanti di cui al successivo art. 39.

L’Assemblea Straordinaria provvede all’approvazione e modifica dello Statuto e ad ogni altra deliberazione inerente all’attività del Circolo ed inoltre delibera in materia di spese prive dell’adeguata copertura finanziaria e, comunque, ad altri eventuali atti di disposizione. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, compresi i bilanci approvati, sono a disposizione dei Soci presso l’ufficio di Segreteria per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 14 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, od a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. Inoltre devono essere convocate ogni qualvolta lo richieda per iscritto almeno un terzo dei Soci.

Art. 15 – Il diritto di intervenire nelle Assemblee spetta ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio può portare con sé una sola delega scritta da parte di un Socio avente l’idoneità di cui sopra.

Art. 16 – I soci devono essere convocati in Assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione dei rendiconti come specificato nell’art. 49.

Art. 17 – Ogni Socio ha diritto di far iscrivere all’ordine del giorno delle Assemblee le proprie proposte. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.

Art. 18 – La convocazione può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione, indicando l’ordine del giorno, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web (anch’essa riportata almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l’ordine del giorno), oppure ancora mediante posta ordinaria o elettronica (certificata o meno).

Art. 19 – In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intervenire un termine di almeno 24 ore.

Art. 20 – Il Presidente dell’Assemblea viene designato per acclamazione e sono valide le delibere e le decisioni assembleari approvate a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 21 – Le deliberazioni assembleari riguardanti le cariche sociali sono prese per voto segreto. Risulteranno eletti i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà l’anzianità sociale. Il Consiglio Direttivo viene eletto in numero di 8 componenti, oltre al Presidente. Nel periodo che precede la convocazione dell’Assemblea, e fino all’inizio della stessa, tutti i Soci hanno facoltà di proporre e propagandare i loro candidati. Le candidature possono essere rese note mediante affissione nell’albo sociale almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 22 – Il Presidente rappresenta il Circolo di fronte ai terzi, presso l’Autorità e in giudizio. Egli però non può convenire in giudizio, transigere ed assumere obbligazioni sociali senza espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente convocare e presiedere le sedute del Consiglio Direttivo, di firmare gli atti, i prospetti ed i rendiconti sociali, di fare eseguire le delibere assembleari e consiliari, di far osservare lo Statuto ed il Regolamento. Dopo le elezioni il Presidente del Circolo dovrà convocare il Consiglio Direttivo, non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, e procedere all’assegnazione degli incarichi.

Art. 23 – In caso di assenza o impedimento del Presidente o vacanza della carica, il Vice Presidente assume le prerogative e le funzioni del Presidente del Circolo, con l’impegno di convocare l’Assemblea dei Soci entro sei mesi, per la nomina di un nuovo Presidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Presidente, tali prerogative vengono temporaneamente assunte dal Consigliere avente la maggiore anzianità sociale.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da otto Consiglieri di cui all’Art. 21. Il Consiglio Direttivo deve nominare tra i suoi componenti:

  • Vice Presidente;
  • Segretario;
  • Consigliere Anziano;
  • Economo;
  • Tesoriere

e stabilire le relative aree di competenza. Può inoltre nominare un Comitato di Presidenza, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il Vice Presidente, il Segretario e tre Consiglieri. Tale Comitato, in caso di assoluta urgenza, assume decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. Il contenuto di ogni delibera dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo che provvederà alla relativa ratifica in occasione della sua prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato triennale, rimane in carica per il disbrigo della ordinaria amministrazione, fino alla effettiva costituzione del nuovo organo sociale. Il Consiglio Direttivo neo eletto, entro 15 giorni dalla sua prima riunione, dovrà dare comunicazione ai Soci delle nomine relative alle previste cariche sociali. Dovrà inoltre darne comunicazione al Presidente ed al consiglio Direttivo uscenti, subentrando così di fatto ed a tutti gli effetti.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all’Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo dare esecuzione alle delibere assembleari, deliberare sulla gestione sociale, deliberare in merito all’ammissione dei Soci, deliberare sulle dimissioni, decadenza, sospensione ed espulsione dei Soci; redigere e modificare il Regolamento, proclamare i Soci Benemeriti ed i Soci Honoris Causa motivando le relative decisioni. E’ facoltà del Consiglio Direttivo, anno per anno, di ridurre o condonare la quota sociale a Soci anziani divenuti bisognosi e di disporre eventuali forme di solidarietà nei loro confronti.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo può delegare l’esecuzione di particolari compiti a membri del Consiglio Direttivo, a commissioni di Soci ed a singoli Soci.

Art. 27 – Il Consiglio Direttivo sarà convocato almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo riterrà il Presidente o sarà richiesto da almeno tre Consiglieri.

Art. 28 – Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 29 – Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Art. 30 – In caso di decadenza, dimissioni o decesso di alcuno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo nominando i Soci, fino al massimo di tre, che in sede di elezione, hanno ottenuto i maggiori voti dopo gli eletti. Nell’ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non fosse più in grado di validamente deliberare, deve essere convocata l’Assemblea per nuove elezioni.

Art. 31 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti fra i Soci con anzianità di almeno tre anni ed ai quali è demandata la nomina del loro Presidente.

Art. 32 – Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno valide con la presenza della maggioranza del Collegio e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni saranno presiedute dal Proboviro più anziano di età.

Art. 33 – Il Collegio dei Probiviri ha funzioni e poteri decisionali, in sede di appello, relativamente alle impugnative ed ai ricorsi in materia di:

  1. sospensione ed espulsione dei Soci;
  2. controversie tra i Soci e tra questi e gli organi sociali;
  3. interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e del regolamento interno.

Fa eccezione quanto riservato al Comitato dei Garanti, di cui al successivo Art. 39.
Art. 34 Le impugnative ed i ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere presentati entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data dell’Assemblea o della delibera del Consiglio Direttivo cui si riferiscono.

Art. 35 – Tutte le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri sono irrevocabili, hanno valore esecutivo e devono essere comunicate motivatamente entro 20 giorni dalla presentazione dei ricorsi o impugnative, alla parte ricorrente ed al consiglio Direttivo. Tale comunicazione determina la decorrenza dei provvedimenti adottati ai quali le parti in causa dovranno adeguarsi nel rispetto degli ordinamenti sociali. Al Consiglio Direttivo competono i provvedimenti ordinari atti a garantire il rispetto delle decisioni del Collegio. Qualora un Socio soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione a tempo determinato non ne rispetti la decorrenza ponendosi deliberatamente contro l’ordinamento sociale del Circolo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di decretarne l’espulsione in via definitiva.

Art. 36 – In caso di dimissioni o decesso di alcuno dei Probiviri, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina sostitutiva scegliendo tra i non eletti la persona che abbia riportato il maggior numero di voti o, in difetto, tra i Soci aventi maggior anzianità sociale. La convalida è riservata all’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Art. 37 – I Revisori dei Conti, in numero di tre, hanno il compito di controllare le scritture ed i documenti contabili e di riferirne all’Assemblea. Alla prima riunione utile dovranno nominare il loro Presidente.

Art. 38 – In caso di dimissioni o decesso di alcuno dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina sostitutiva scegliendolo tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti o, in difetto, su proposta del Presidente del Collegio. Tale nomina dovrà essere ratificata nella prima riunione assembleare.

Art. 39 – l’Assemblea convocata per le elezioni degli organi sociali provvederà alla nomina di un Comitato dei Garanti, formato da tre Soci, al quale verrà conferito l’incarico di dirimere ogni eventuale reclamo relativo allo svolgimento ed ai risultati delle votazioni. I componenti di tale comitato non potranno essere scelti tra gli eventuali candidati alle cariche sociali. Il Comitato dei Garanti cesserà il proprio mandato dopo 15 giorni dalla data elettorale.

Art. 40 – Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili, dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività, nonché dalle gestioni accessorie eventualmente organizzate dall’Associazione stessa. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Art. 41 – Gli immobili sociali non possono essere alienati e formare oggetto di particolare garanzia patrimoniale.

Art. 42 – Lo scioglimento del Circolo è previsto:

  1. per diminuzione del numero dei Soci a meno di 50;
  2. in qualunque caso in cui le entrate del Circolo divenissero insufficienti a coprire le spese di gestione e manutenzione;
  3. in qualunque caso si rendesse impossibile il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 43 – La proposta di scioglimento deve essere fatta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

Art. 44 – Lo scioglimento deve essere approvato assemblearmente con voto segreto e favorevole di almeno 2/3 dei votanti:

  • in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, compresi i Soci deleganti;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le eventuali attività, le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell’Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute sentito l’Organismo di Controllo di all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e rispettati gli altri eventuali vincoli di legge.

Art. 45 – In caso di scioglimento dovranno essere prese tutte le delibere assembleari necessarie, ivi comprese quelle per l’assolvimento di ogni obbligazione sociale. La proprietà immobiliare non potrà comunque essere ceduta ad enti industriali, commerciali, politici, sindacali ed a privati, ma unicamente a Enti o Istituti con identiche finalità sociali. Se necessario, verrà incaricato un arbitro nominato dal Tribunale di Milano. Il nuovo Ente al quale sarà devoluto il patrimonio avrà l’impegno di onorare il nome del Circolo A. Volta e conservare la sua bandiera.

Art. 46 – Per le disposizioni particolari e per quanto altro necessario ed opportuno, il Circolo è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 47 – E’ facoltà del consiglio Direttivo procedere alla revisione del Regolamento interno per coordinare le disposizioni con quelle dello Statuto vigente.

Art. 48 – Nella sede sociale deve essere a disposizione un albo per le comunicazioni sociali. Deve inoltre tenersi a disposizione dei Soci un libro apposito per la formulazione dei reclami, suggerimenti, apprezzamenti, ecc.

Art. 49 – Agli effetti delle quote, dei contributi e delle Assemblee previste dallo Statuto, l’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro novanta giorni dalla chiusura saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e preventivo, i quali dovranno essere presentati all’Assemblea per l’approvazione da parte dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 50 – Lo Statuto sociale costituisce il documento fondamentale che regola la vita sociale del Circolo. I Soci, al momento della loro iscrizione ne accettano incondizionatamente tutte le norme e disposizioni.

Art. 51 – La richiesta di modificazione dello Statuto sociale deve essere formulata dal Consiglio Direttivo, con indicazione delle varianti proposte. Analoga richiesta può essere presentata dai Soci, purché sottoscritta da non meno di un quinto dei Soci.

Art. 52 – Il presente Statuto annulla ogni precedente e qualunque disposizione che sia contraria o con esso incompatibile. La denominazione, lo scioglimento, il patrimonio e le norme fondamentali che rispecchiano e riaffermano la volontà dei fondatori del Circolo non possono subire modifiche sostanziali. Per quanto non previsto specificamente dallo Statuto, valgono le norme degli Enti di appartenenza, nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile e da leggi speciali.